Quando l’IVA la deve il marketplace, non tu

Da luglio 2021 un marketplace può essere trattato come se avesse comprato la tua merce e l’avesse rivenduta, ai soli fini IVA. Quando succede, la piattaforma applica e versa l’imposta, e la tua vendita al cliente sparisce dalla tua liquidazione — sostituita da una cessione alla piattaforma, non imponibile. La regola è meccanica, poggia su fatti che già conosci, e coglie i venditori di sorpresa perché si applica a una parte degli ordini e non al resto.

Le due situazioni che la fanno scattare

La piattaforma diventa fornitore presunto in esattamente due casi. Entrambi presuppongono una vendita a un privato, non a un’impresa.

1. Beni importati in una spedizione fino a 150 €. Merce inviata a un consumatore europeo da un paese terzo, ovunque sia stabilito il venditore. È il caso che va a braccetto con l’IOSS — vedi l’IVA all’import sotto i 150 €.

2. Beni già dentro l’Unione, venduti da un venditore non stabilito. Qualsiasi valore, nessuna soglia. Un venditore cinese o britannico con merce in un magazzino tedesco che vende a un consumatore italiano tramite piattaforma: l’IVA la deve la piattaforma.

Tutto il resto resta tuo. Un venditore stabilito nell’Unione che spedisce merce europea a un consumatore europeo è il caso ordinario: la piattaforma è solo una piattaforma, prende la commissione e sull’IVA non cambia niente.

La tabella che decide

Venditore stabilitoMerce situataAcquirenteChi deve l’IVA
UEUEPrivatoTu — OSS o registrazione locale
UEFuori UE, spedizione ≤ 150 €PrivatoIl marketplace
UEFuori UE, spedizione > 150 €PrivatoTu, o l’acquirente all’import
Extra-UEUEPrivatoIl marketplace, qualsiasi valore
Extra-UEFuori UE, spedizione ≤ 150 €PrivatoIl marketplace
ChiunqueOvunqueImpresa (partita IVA valida)Tu — mai il marketplace

Rileggi due volte l’ultima riga. Le regole del fornitore presunto coprono solo il B2C. Un ordine B2B sullo stesso marketplace, lo stesso giorno, dallo stesso magazzino, resta interamente tuo — di norma in reverse charge se il cliente è in un altro Stato membro.

Una griglia di sei caselle che incrocia dove è stabilito il venditore con dove si trova la merce: il marketplace deve l’IVA in tre caselle su sei — le importazioni fino a 150 euro in entrambe le configurazioni e i beni situati nell’Unione venduti da un venditore stabilito fuori dall’Unione. Nelle altre tre la deve il venditore. Una fascia sotto aggiunge che una vendita B2B con partita IVA valida è sempre del venditore, mai del marketplace.
«Paga il marketplace» non è una regola: sono tre caselle su sei.

Che effetto ha sui tuoi numeri

Quando la piattaforma è fornitore presunto, l’unica vendita si spezza in due ai fini IVA: tu cedi al marketplace, il marketplace cede al cliente. La tua gamba è non imponibile con diritto a detrazione, il che significa che l’IVA a monte la recuperi lo stesso.

Tre conseguenze che si vedono nella pratica:

Il fatturato non cala, l’IVA a debito sì. I soldi arrivano ancora. Cambia che nessuna parte di quei soldi è imposta che devi. Chi quadra i conti guardando solo l’IVA a debito conclude che c’è un errore di registrazione dove non c’è.

La soglia OSS non viene toccata come si crede. Le cessioni presunte non sono le tue vendite a distanza: non contano nei tuoi 10.000 € — ma le tue vendite non presunte sì. Se vendi sia tramite piattaforma sia dal tuo negozio, conta solo il secondo flusso. Il calcolatore della soglia OSS serve per quel secondo flusso, e solo per quello.

La registrazione può restare necessaria. Tenere merce in un altro Stato membro richiede una posizione IVA lì, che la piattaforma sia o no debitrice sulle vendite che partono da quel magazzino. La regola sposta il debito sulla vendita, non l’obbligo che nasce dalla merce: è la distinzione di OSS o registrazione locale.

Perché il margine non migliora

La lettura più diffusa è che questo status sia un risparmio. Non lo è. Il cliente paga lo stesso prezzo finale e la stessa IVA finisce allo stesso erario; cambia solo chi la versa.

Quello che cambia è la cassa, di solito in meglio: incassi il netto e non tieni mai l’imposta, quindi sparisce l’uscita periodica di denaro che stavi solo custodendo. Se i report di accredito sembrano improvvisamente più bassi dell’anno scorso a parità di volume, di norma la spiegazione è questa: l’IVA viene trattenuta prima dell’accredito invece che dopo.

Il calcolo delle commissioni in linea di principio non cambia, ma nella pratica è facile sbagliarlo, perché la base di commissione può essere l’importo lordo mentre il tuo ricavo è il netto. Verifica quale delle due usa la tua piattaforma prima di confrontare i canali: il calcolatore FBA e il calcolatore Allegro ti fanno impostare la base in modo esplicito proprio per questo.

Cosa ti chiederà la piattaforma

Non può applicare la regola senza sapere tre cose, e le raccoglierà da te che tu le fornisca volentieri o no: dove sei stabilito, da dove parte la merce e se l’acquirente ha dato una partita IVA valida.

Lo stabilimento è ciò che i venditori fraintendono. Non è il luogo di iscrizione sulla carta: è il luogo in cui hai i mezzi umani e tecnici per effettuare le cessioni. Una società extra-UE con un magazzino ma senza personale nell’Unione resta di regola non stabilita, e questo la tiene dentro il regime del fornitore presunto. Sbagliare questo campo nell’account venditore produce mesi di IVA applicata dal lato sbagliato prima che qualcuno se ne accorga.

Tieni allineate la qualificazione della piattaforma e le tue scritture. Quando divergono, l’Agenzia delle Entrate chiederà a te, non alla piattaforma, perché la tua dichiarazione non corrisponde ai dati che ha già. E li ha: dal 2023 la direttiva DAC7 obbliga le piattaforme a comunicare ogni anno identità dei venditori e importo delle vendite. Ne ricevi normalmente copia a gennaio; confrontala con la contabilità prima che lo faccia l’amministrazione.

In Italia c’è un incrocio in più da tenere a mente. Le cessioni presunte verso il marketplace vanno comunque documentate con fattura elettronica via SdI, con il codice natura che corrisponde al regime applicato; la fattura al consumatore la emette la piattaforma e non passa dai tuoi registri. Chi tratta le vendite presunte come vendite normali si ritrova con corrispettivi e fatture che raccontano la stessa operazione due volte, ed è una discordanza che i controlli automatici vedono subito.

Dove la regola si ferma

Le regole riguardano i beni. I servizi venduti tramite piattaforma seguono le regole ordinarie di territorialità, con una presunzione distinta — e più antica — per i servizi resi per via elettronica, dove la piattaforma è considerata prestatore a meno che non autorizzi né il pagamento né la consegna.

Riguardano inoltre i marketplace, cioè le piattaforme che facilitano la cessione. Un negozio che gira su software in affitto non è un marketplace: nessuno facilita la tua vendita tranne te. I venditori sul proprio sito a volte danno per scontato che queste regole li proteggano e non dichiarano nulla.

Domande frequenti

Tu. Sei stabilito nell’Unione e i beni sono nell’Unione, quindi non nasce nessuna cessione presunta: è una normale vendita a distanza, gestita con l’OSS una volta superati i 10.000 € o aderendo volontariamente.

Lavorano insieme. Per le spedizioni importate fino a 150 € vendute tramite marketplace, il marketplace è fornitore presunto e di norma si usa il suo numero IOSS. Per gli stessi beni venduti dal tuo sito ti servirebbe la tua iscrizione IOSS.

No. Ai fini IVA non sono tue vendite a distanza. Le altre vendite B2C transfrontaliere contano ancora, quindi chi è vicino alla soglia deve seguire i due flussi separatamente invece di leggere un totale su una dashboard.

Lo status si determina al momento della cessione, sulle informazioni che la piattaforma aveva allora. Un numero fornito dopo non trasforma retroattivamente una vendita B2C in B2B; è una correzione da gestire tra te e il cliente, di solito con nota di credito e nuova fattura.

Per la tua gamba verso il marketplace sì, ed è non imponibile con diritto a detrazione. La fattura al consumatore spetta al marketplace. Emettere anche la tua fattura con IVA a quel consumatore significherebbe tassare due volte.

Fonti ufficiali

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